Informazioni
Quando i coniugi ritengano che il loro matrimonio non abbia più quei presupposti che ne determinarono la stipulazione e intendano dunque far cessare i suoi effetti dovranno:

1) Separarsi per almeno 3 anni;
2) Chiedere lo scioglimento del matrimonio, qualora sia stato celebrato solo civilmente;
3) Chiedere la cessazione degli effetti civili, qualora sia stato celebrato dinnanzi ad un ministro di culto, che abbia provveduto a farlo trascrivere nei registri dello stato civile.
Se il matrimonio non aveva alcun effetto civile, ma solo un contenuto di tipo tradizionale o religioso, non ha alcuna rilevanza la modalità con cui si intende procedere al suo “superamento”.

La procedura per separarsi e per divorziare (nelle due accezioni riportate ai numeri 2 e 3 del precedente capoverso) è di quattro tipi:

- Giudiziale, cioè presso il tribunale assistiti almeno da un legale.
- All’estero, presso le competenti autorità, qualora almeno uno dei due coniugi sia straniero o viva all’estero.
- Consensuale, con la sola assistenza del legale (almeno uno per parte) che porrà in essere ogni ulteriore adempimento.
- Qualora non ci siano figli e non serva alcun atto di disposizione patrimoniale (ad esempio relativo alla casa di proprietà), si potrà fare separazione e divorzio consensuali presso l’ufficio di stato civile.

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