Informazioni
(art. 1, commi 639 e ss.-, legge 27 dicembre 2013 n. 147)
- Soggetti passivi
La tassa è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. - Dichiarazione originaria o di variazione
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
- Agevolazioni e riduzioni
Il regolamento comunale può prevedere agevolazioni o riduzioni della tassa. Contestualmente, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ovvero separatamente al verificarsi dell’evento che dà diritto alle agevolazioni, il contribuente dovrà richiedere la eventuale agevolazione o riduzione prevista dal citato regolamento comunale.
- Rimborso di imposta versata e non dovuta.
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
- Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del tributo può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale. Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997). La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie
- atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
- Contenzioso
Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del tributo può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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