Informazioni
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
 
Cosa serve
L'interessato può presentare la COMUNICAZIONE di persona o per posta presso l'ufficio indicato, utilizzando l'apposita modulistica. La domanda deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell'attività o comunque da chi da' ospitalità ad uno straniero.
 
Quando
Non sono previste risposte.
 
Dove
Art. 7 D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
 
Note
Sono previste le sanzioni di cui all'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni e attestazioni false. Le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 sono soggette alla sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.
Ufficio
Ufficio Polizia Locale - Commercio (S.U.A.P.)
Telefono: 0331217770
Fax: 0331218909
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Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Orari

 

  mattina pomeriggio
Lunedì - -
Martedì - -
Mercoledì - -
Giovedì - 17:00-18:30
Venerdì 09:00-10:00 -
Sabato 08:30-10:00 -
Domenica - -

 

ResponsabileComm. Capo Gusmeroli Giorgio
Ruolo: Responsabile dell'Area Polizia Locale e Commercio
Telefono: 0331217770
Fax: 0331218909
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