Informazioni
L’art. 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 nel fissare in dieci anni la nuova durata di validità della carta d’identità, ha esteso tale durata alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato D.L. In attuazione di detta norma il Ministero ha diramato istruzioni ai Comuni sulle modalità di proroga della validità dei documenti in argomento, che compiono la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008. A seguito del mancato riconoscimento della certificazione di proroga da parte delle Autorità di Frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, il Ministero dell’interno, con circolare n. 23 del 28 luglio 2010, ha disposto, a richiesta del cittadino che intende recarsi all’estero, la possibilità di rilasciare un nuovo documento in sostituzione di quello da prorogare o prorogato.
 
Cosa serve
- la precedente carta d’identità, che sarà ritirata dal Comune; - n. 3 fotografie identiche formato tessera, con sfondo chiaro e a capo scoperto; N.B. per la carta d’identità elettronica non sono necessarie le fotografie; - denuncia presentata all’Autorità di polizia in caso di furto o smarrimento della precedente; - per i minori di età assenso degli esercenti la potestà genitoriale; - dichiarazione di inesistenza di impedimenti previsti dalla legge per potersi recare all’estero.
 
Quando
In qualsiasi momento il cittadino intenda recarsi all’estero.
 
Dove
Presso l’Ufficio anagrafe

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