La legge indica in maniera precisa il periodo dell'anno in cui gli impianti di riscaldamento possano essere attivati, oltre che la durata giornaliera di funzionamento e la temperatura massima da regolare nelle nostre abitazioni. Queste regole cambiano da Comune a Comune, a seconda della posizione climatica e hanno lo scopo fondamentale di evitare sprechi energetici e limitare l'inquinamento atmosferico.
In particolare il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 regolamenta le modalità e il periodo d’esercizio degli impianti di riscaldamento nei Comuni italiani. Il Comune di Jerago con Orago rientra nella zona climatica "E" Questo significa che, per essere a norma, gli impianti di riscaldamento possano produrre attivamente calore per un massimo di 14 ore giornaliere, a partire dal 15 ottobre e non oltre il 15 aprile dell'anno successivo. La temperatura media di tutti i locali non deve superare, durante il periodo di funzionamento degli impianti, i 20 gradi, anche se è prevista una tolleranza di 2 gradi in più (fino a 22) per inesatta taratura degli stessi. I più recenti studi sul risparmio energetico e sul benessere domestico raccomandano di riscaldare un poco di più bagno e soggiorno e tenere leggermente più fredde cucina e camera da letto.
Nel caso di periodi eccezionalmente freddi al di fuori del periodo stagionale sopra indicato, è facoltà del Sindaco estendere l'autorizzazione all'utilizzo del riscaldamento. Si consiglia in questi casi di accertarsi, presso l'Ufficio Tecnico, della concessione di tale deroga.
Queste regole valgono a casa, in ufficio e in tutti gli altri ambienti lavorativi.
Per saperne di più:
ENEA: Efficienza energetica e incentivi finanziarie 2007-2008
























