Per informazioni inerenti il Superbonus che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate e alla guida scaricabile dalla medesima pagina. 

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

Quali interventi beneficiano del bonus 110%?

1) Interventi di isolamento termico: su almeno un quarto dell’involucro esterno dell’edificio e fino a un massimo di 50.000 euro

2) Sostituzione delle caldaie con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o ibridi: per interventi sulle parti comuni degli edifici, fino a un massimo di 20.000 euro per unità immobiliare

3) Sostituzione delle caldaie con impianti a pompa di calore o ibridi: per interventi su edifici unifamiliari, fino a un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare.

4) Interventi antisismici sugli edifici: spese fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare ubicata nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3

 

Altre tipologie di intervento possono essere eseguite congiuntamente ad una o più delle 4 sopra indicate (iniziative trainanti):

a) Altri interventi di efficientamento energetico: ad es. sostituzione infissi

b) Impianti solari fotovoltaici: installazioni connesse alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo massimo di 48.000 euro

c) Stazioni di ricarica di veicoli elettrici: installazione negli edifici delle necessarie infrastrutture

 

Chi può usufruirne?

a) Persone fisiche (nel caso di interventi su singole unità immobiliari nel massimo di due per singolo proprietario)

b) Condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia)

c) Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa

d) Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)

e) Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi)


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