Informazioni
Con l’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,entrato in vigore il 9 maggio2012 si ha una notevole velocizzazione dei tempi del procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
l’iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio indirizzo, venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza.
gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione. I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli che sono scaricabili al link in fondo a questa pagina.
a seguito dell’iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
L’ufficio anagrafe comunica:
- che provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge;
[EVENTUALE]
- che si provvederà, inoltre, alla segnalazione delle dichiarazioni non corrispondenti al vero all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale, per gli opportuni controlli e approfondimenti, avendo il Comune aderito alla convenzione per la collaborazione nell’attività di accertamento, recupero e contrasto all’evasione.
Ricordiamo infine che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
 
Cosa serve
- Documento di identità del richiedente.
- Estremi relativi alla patente di guida (numero, categoria, data di rilascia ed autorità), alla targa dei veicoli, rimorchi, motocicli e contrassegni dei ciclomotori posseduti, di tutti coloro che cambiano indirizzo.
E’ indispensabile conoscere l’esatto indirizzo: denominazione dell’area di circolazione, numero civico esterno e, se esistente, interno.
- Esatto numero civico dell’abitazione in cui ci si trasferisce.
Titolo di possesso dell’immobile in cui si richiede la residenza (copia del contratto o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
 
Quando
Il termine per adempiere è di 20 giorni dalla data di trasferimento.
 
Dove
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Calta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Avvertenza: inserire l’indirizzo PEC e il numero di fax dell’anagrafe.

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